Regione Abruzzo

Commissione permanente per la realizzazione delle pari opportunità, della parità giuridica e sostanziale tra uomini e donne.

Carmelita Pantaleone cd 338-7665144

c.pantaleone@email.it





















































 

Statuto approvato in prima lettura il 9 novembre 2004

Art.6 L’uguaglianza tra uomini e donne

La Regione riconosce e valorizza la differenza di genere e promuove l’uguaglianza dei diritti, garantisce le pari opportunità tra uomini e donne in ogni campo assicurando l’effettiva parità di accesso alle cariche pubbliche ed elettive; adotta programmi, leggi, azioni positive e iniziative atte a garantire e promuovere la presenza equilibrata delle donne e degli uomini nel lavoro, nello svolgimento delle attività di cura, nella rappresentanza e nella partecipazione alla vita sociale, culturale e politica.

Art.80 Commissione per le pari opportunità

1- Il Consiglio Regionale istituisce la Commissione regionale per la realizzazione delle pari opportunità e della parità giuridica e sostanziale fra uomini e donne.
2- La commissione opera per la valorizzazione delle differenze di genere e per il superamento di ogni discriminazione, e esercita le funzioni consultive e di proposta in relazione all’attività del Consiglio e della Giunta nelle materie di competenza; è preposta alla valutazione dell’impatto di equitativo di genere nelle politiche regionali.

La commissione per le pari opportunità
È istituita il 14-04-1988, comincia a operare nel 1990, il 18-05-2000 una nuova legge abroga la precedente.
Richiama l’art. 3 della costituzione
E’ organo consultivo della presidenza di Giunta.
E’ formata da 21 membri ( 1/3 del sindacato, per il resto organizzazioni datoriali, professionali e femminili.
Elegge al suo interno una Presidente e due vicepresidenti che debbono essere confermate o meno a metà mandato.
Le componenti hanno diritto ad un gettone di presenza.
Dura una legislatura e deve essere insediata entro 90 giorni dall’insediamento del nuovo consiglio e comunque rimane insediata la precedente fino al rinnovo.

Legge elettorale Integrazione all’art.1 approvata il 13-12-04
Art.1 bis
Dopo il comma 4 dell’art.1 è aggiunto il seguente:
In ogni lista provinciale nessuno dei due sessi può essere rappresentato in misura superiore ai due terzi dei candidati, in caso di quoziente frazionario si procede all’arrotondamento all’unità più vicine.


Ottaviano del Turco 58,11%
50 seggi
Listino di 8
Unione 19 (ds 6, marg.6, sdi 2, rc1, udeur 1, pdci 1, di pietro 1, verdi 1) cd12
Risultati elettorali femm. Tot.cs 5 cd 1= 6 (ne avevano 1 )

Listino entrano 8 di cui 4 donne,Stefania Mistioni ds, Anna Maria Bozzi Fracassi, Daniela Santroni, Maria Rosaria La Morgia.
-Proporzionale 1/19
cs
Antonella Bosco DS tot.donne 6/50
Cd –
Daniela Stati F.I. 1/13 assessore 2/10
Valentina Bianchi
( attività produttive P.M.I.)
Elisabetta Mura
( beni culturali e sicurezza sociale)
 

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