Regione Valle D’Aosta

 

Consulta regionale per la parità e le pari opportunità

Alessandra Fanizzi cs 347-4002432 320-1531031

consultafemminile@libero.it

fanizzi@libero.it

 

 

 














 

Statuto regione

 

1. Dopo l’articolo 3 è inserito il seguente:

«Art. 3bis

(Condizioni di parità tra i sessi)

1. In attuazione dell’articolo 15, secondo comma, dello Statuto speciale       per la Valle d’Aosta, la Regione promuove l’equilibrio della rappresentanza tra i sessi e condizioni di parità per l’accesso alle consultazioni elettorali.

2. Ogni lista di candidati all’elezione del Consiglio regionale deve prevedere la

presenza di candidati di entrambi i sessi.».

 

Il Governo ha impugnato la legge regionale della Valle d'Aosta approvata dall'Assemblea il 25

luglio 2002 nella parte in cui, modificando l'attuale disciplina elettorale del Consiglio regionale ( in attuazione della legge costituzionale 2/2001), introduce una normazione maggiormente rispettosa del principio di pari opportunità nell'accesso alle competizioni elettorali.

In particolare il governo impugna gli articoli 2 e 7 della legge, in quanto stabiliscono che ogni lista di candidati all'elezione del Consiglio regionale deve prevedere la presenza di candidati di entrambi i sessi. Nella motivazione del ricorso si fa riferimento alla sentenza della Corte costituzionale 422/1995 che ha ritenuto illegittima l'introduzione delle "quote" per la composizione delle liste elettorali.Detti rilievi paiono superati dalla riforma del titolo V della costituzione che ha modificato l'articolo 127 introducendo, per le regioni, il principio di parità nelle leggi elettorali.

Peraltro la legge appare coerente sia con il nuovo testo dell'articolo 51 costituzione, avente quale ratio proprio l'attuazione delle pari opportunità in materia elettorale sia con le normativa europea.
 

 

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